Sez. 2, Sentenza n. 4145 del 21/12/1970 Ud. (dep. 22/03/1980) Rv. 089808 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGUE AL PORTIERE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - RICEZIONE DELLO AVVISO RACCOMANDATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGUE AL PORTIERE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - RICEZIONE DELLO AVVISO RACCOMANDATO.*
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio allo imputato non detenuto effettuate mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, si perfeziona con la ricezione da parte dell'imputato della raccomandata con la quale gli viene data notizia dell'avvenuta notifica dell'atto. (Conf mass n 142294; (Conf mass n 139547; (Conf mass n 137813).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)