Sez. 5, Ordinanza n. 1577 del 21/12/1977 Cc. (dep. 03/02/1978) Rv. 137813 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PORTIERE - MOMENTO PERFEZIONATIVO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PORTIERE - MOMENTO PERFEZIONATIVO.*
In seguito alla sentenza 170'1976 della Corte costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt 3 e 24, comma secondo, della Costituzione l'art 169, terzo comma, cod proc pen, la notificazione presso il portiere o chi ne fa le veci all'imputato non detenuto deve ritenersi perfezionata nel momento della ricezione e non dalla spedizione della raccomandata, dovendo in proposito applicarsi, per quanto riguarda la notificazione a mani del portiere, la stessa disciplina scaturente dalla norma dell'ultimo comma dell'art 169 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)