Sez. U, Sentenza n. 5052 del 15/10/1985 (Rv. 442370 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SANZIONE ACCESSORIA DEL TRASFERIMENTO D'UFFICIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21, SESTO COMMA, R.D.L. N. 511 DEL 1946 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 107 E 108 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SANZIONE ACCESSORIA DEL TRASFERIMENTO D'UFFICIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21, SESTO COMMA, R.D.L. N. 511 DEL 1946 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 107 E 108 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo all'art. 21 sesto comma del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, che conferisce alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, ove infligga una sanzione più grave dell'ammonimento, il potere di disporre il trasferimento d'ufficio del magistrato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 107 e 108 della Costituzione, tenuto conto che l'irrogabilità della suddetta sanzione accessoria integra una scelta del legislatore, in deroga al principio dell'inamovibilità dei magistrati, obiettivamente giustificata dallo scadimento "in loco" del prestigio del magistrato riconosciuto responsabile d'illecito disciplinare, e che inoltre le ragioni di quest'ultimo restano pienamente tutelabili in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte avverso la pronuncia di detta Sezione disciplinare (nonché in Sede di giurisdizione amministrativa, avverso l'atto amministrativo con il quale il "plenum" del consiglio superiore fissa concretamente la sua nuova destinazione).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 107, Costituzione art. 108, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)