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Sez. 3 - , Sentenza n. 23720 del 22/11/2016 (Rv. 641937 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Provvedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo - Sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio - Asserita assenza di previsione legale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641937-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati amministrativi, può essere comminata la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio in applicazione della norma (rilevante "ratione temporis") di cui all'art. 21, comma 6, del r.d. n. 511 del 1946 (recante "Guarentigie della magistratura"), in forza del rinvio ad essa effettuato - per quanto non diversamente disposto dalla l. n. 186 del 1982 (in tema di "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali")- dall'art. 32 della medesima legge, nonché considerato che l'art. 25 della stessa l. n. 186 del 1982 fa riferimento alla possibilità di un trasferimento d'ufficio per ragioni diverse da quelle amministrative, nei casi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21, Legge 27/04/1982 num. 186 art. 25, Legge 27/04/1982 num. 186 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)