Sez. 3, Sentenza n. 5857 del 17/11/1984 (Rv. 437530 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - FUNZIONI E NATURA - CONSEGUENZE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - FUNZIONI E NATURA - CONSEGUENZE.*
In tema di danni derivanti da circolazione di veicoli, le norme del regolamento per l'esecuzione del codice della strada hanno forza normativa, essendo Atti di normazione secondaria operanti nella sfera delle fonti di livello legislativo in virtù di delega esplicita contenuta nel T.U. 15 giugno 1959 n. 393, con la funzione di precisare la portata di parte delle norme del predetto testo unico e renderne possibile l'applicazione, anche sotto l'aspetto tecnico. Ne consegue che le Disposizioni del regolamento contengono prescrizioni di comportamento imposte alla generalità degli utenti della strada - siano essi conducenti o trasportati - con valore di norme sostanziali, dalla cui accertata violazione può derivare una responsabilità per danni. (fattispecie in tema di ritenuto concorso di responsabilità fra conducente e passeggero di un'autovettura in sosta, il cui sportello era stato aperto dal passeggero, consenziente il conducente, mentre sopraggiungeva altro veicolo). (V 5409/80, mass n 409290; (V 925/71, mass n 350843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 30/06/1959 num. 420 art. 532, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 532)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)