Sez. 3, Sentenza n. 925 del 30/03/1971 (Rv. 350843 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - COLPA - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - CONDIZIONI - PREVEDIBILITA ED EVITABILITA DELL'EVENTO DANNOSO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - COLPA - CASO FORTUITO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA - CONDIZIONI - PREVEDIBILITA ED EVITABILITA DELL'EVENTO DANNOSO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art 2054 cod civ in tema di danni derivanti dalla circolazione. Invero, non si risponde, per colpa extracontrattuale, di un fatto non preveduto e che, secondo la comune esperienza ed il normale svolgersi degli eventi, non sia prevedibile. E l'apprezzamento del giudice di merito circa la prevedibilita e l'evitabilita o meno, dell'evento, al fine di escludere o di ammettere il caso fortuito, e incensurabile in Sede di legittimita. (nella specie, e stato ritenuto che scoppio improvviso di un pneumatico di un'autovettura, con conseguente sbandamento e capovolgimento della stessa e ferimento degli occupanti, costituisse, in Mancanza di ogni elemento di colpa concorrente del conducente, sia sotto il profilo della velocita di marcia sia sotto quello del controllo dello stato d'usura del copertone, una ipotesi di caso fortuito). (V 2725'69, mass n 342419' 1691'67, mass n 328524' 1326'51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)