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Sez. 1, Sentenza n. 12556 del 08/07/2004 (Rv. 574322 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conoscenza dello stato di insolvenza e concessione di ulteriore credito al debitore - Compatibilità.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574322-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, per escludere la conoscenza dello stato di insolvenza, presunta dall'art. 67, primo comma, l. fall., non può darsi rilievo decisivo alla concessione di ulteriore credito al debitore, poi fallito, posto che la concessione di ulteriore credito è, di per sè, elemento equivoco, potendo trovare fondamento sia nella speranza del creditore che il nuovo finanziamento aiuti il sovvenuto a superare la crisi economica, sia nell'offerta di garanzie che escludano l'assunzione di rischi e che possano essere utilizzate anche come mezzi di pagamento per la riduzione della precedente esposizione del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)