Sez. 1, Sentenza n. 10629 del 09/05/2007 (Rv. 597400 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Convenuto in revocatoria - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67 legge fallimentare - Prova contraria - Contenuto - Positiva dimostrazione di fatti idonei a far ritenere secondo criteri di ordinaria diligenza una situazione di normalità nell'esercizio dell'impresa - Necessità - Prova relativa alla presenza o all'assenza a carico dell'imprenditore di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali, di bilanci non denuncianti floridità economica, di concessione di ulteriore credito - Sufficienza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dal primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria consiste nel dimostrare l'esistenza, al momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, di circostanze tali da far presumere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza (prudenza e avvedutezza da valutarsi con maggior rigore nel caso che convenuto sia un operatore professionale qual è una banca) che l'imprenditore si trovava in una situazione di esercizio normale dell'impresa. Pertanto non possono ritenersi decisivi: la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)