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Sez. 3, Sentenza n. 630 del 31/01/1986 (Rv. 444199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCANZA - INVALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE - RATIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444199-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCANZA - INVALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE - RATIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'Invalidità della Costituzione in giudizio della parte, per difetto di procura al difensore rilasciata nei modi e nei tempi di cui agli artt. 83 e 125 cod. proc. civ., non può essere sanata per effetto di una successiva ratifica dell'operato del difensore medesimo, né, in particolare, ove riguardi la Costituzione di un ente, può essere esclusa da una deliberazione di convalida di tale Costituzione resa dal consiglio di amministrazione. (V 4258/79).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)