Sez. 1, Sentenza n. 2476 del 21/02/2001 (Rv. 543979 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Atto di appello - Mancato deposito della procura speciale, alla costituzione - Conseguenze - Nullità dell'appello per difetto di "ius postulandi".
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
È affetto da nullità per difetto di "ius postulandi" l'atto di appello proposto con citazione senza che, alla costituzione (art. 165 cod. proc. civ.) risulti depositata la procura al difensore, in originale o in copia conforme (rilasciata anteriormente, ex art. 125 comma secondo e contenuta in una scrittura privata autenticata, ex art. 83 cod. proc. civ.), non avendo il giudice alcun onere (art. 182 cod. proc. civ.) di ordinare la regolarizzazione della posizione dell'appellante, ormai non più sanabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)