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Sez. 2, Sentenza n. 1089 del 10/04/1972 (Rv. 357491 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SULLE CONTROVERSIE PENDENTI - NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA - INAPPLICABILITA ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE PREGRESSE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357491-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SULLE CONTROVERSIE PENDENTI - NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA - INAPPLICABILITA ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE PREGRESSE - LIMITI - FATTISPECIE.*

La pronuncia d'illegittimita costituzionale di una norma la rende inapplicabile a tutti i rapporti per i quali pende controversia giudiziale, poiche con essa la Corte costituzionale sostanzialmente dichiara che, dall'entrata in vigore della Costituzione, la norma con essa in contrasto non ha piu efficacia giuridica. Essa non e, quindi, applicabile nemmeno alle situazioni giuridiche pregresse, salvo il limite del giudicato, che, per il valore attribuitogli nel nostro ordinamento giuridico, fa stato ad ogni effetto tra le parti, anche se frutto di errore nell'applicazione di una norma di diritto. La disposizione dell'art 30 comma terzo della legge 11 marzo 1953 n 87, secondo cui dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, che dichiara l'illegittimita costituzionale di una norma, questa cessa di avere efficacia, va interpretata nel senso che da tale giorno il giudice e obbligato a disapplicarla. (applicazione in tema di pensione di invalidita ed entita della riduzione della capacita di guadagno, necessaria al fine del riconoscimento del diritto a pensione, a seguito della sentenza n 160 del 6 luglio 197 1 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 10 comma primo del DL 14 aprile 1939 n 636, convertito nella legge 6 luglio 1939 n 1272, nella parte espressa con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, òe con le parole finali del comma 'per gli impiegatì). (Conf 1515'71, mass n 351870).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)