diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 21/05/1971 (Rv. 351870 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RISPETTO AI RAPPORTI IN CORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351870-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RISPETTO AI RAPPORTI IN CORSO - LIMITI.*

La norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che in riferimento ad essi si siano determinate situazioni giuridiche oramai esaurite, consolidate ed intangibili, il che si verifica, ad esempio, per la preclusione nascente da giudicato. (Conf sent 2275'69, mass n 341662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)