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Sez. 2, Sentenza n. 463 del 18/01/1983 (Rv. 425260 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425260-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - CRITERI.*

Il giudice del merito per l'identificazione dell'Azione proposta deve accertare quale sia il concreto risultato utile che l'attore intende conseguire tenuto conto dei fatti che lo stesso ha dedotto a fondamento delle sue richieste ed a tal fine non può enucleare una parte del petitum dalla sua formulazione complessiva, né può considerare il solo petitum senza tener conto delle ragioni poste a suo fondamento. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha annullato la decisione dei giudici del merito che in relazione alle domande di condanna dell'appaltatore all'esecuzione delle opere necessarie per assicurare l'integrità del fabbricato o in subordine per la riduzione del prezzo dell'appalto e, in ogni caso, di risarcimento del danno derivato dal dissesto del fabbricato, aveva isolato le prime due domande dalla terza per cui aveva esclusa la configurabilità di Azione ex art. 1669 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)