Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 31/03/2006 (Rv. 589483 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente - Domanda - Determinazione dell'oggetto e della "causa petendi" - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, e 164, comma quarto, cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti in un periodo determinato, costituiti da rimesse di conto corrente bancario risultanti da estratto conto, del quale sia richiesta contestualmente al giudice di ordinare all'istituto di credito convenuto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., essendo in tal caso - considerato anche l'implicito richiamo, da parte dell'attore, dei principi che regolano la revocatoria delle rimesse di conto corrente di natura solutoria - sufficientemente specificati gli elementi di cui al citato art. 163, comma terzo, nn. 3 e 4.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)