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Sez. 2, Sentenza n. 11979 del 17/02/2017 Ud. (dep. 13/03/2017) Rv. 269559 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Aggiudicatario provvisorio "per persona da nominare" nel procedimento di esecuzione immobiliare - Richiesta di denaro dal debitore esecutato in cambio della rinuncia all'aggiudicazione definitiva - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269559-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Integra il reato di estorsione la condotta dell'aggiudicatario provvisorio, unico concorrente nella procedura di esecuzione immobiliare - cui ha partecipato "per persona da nominare"- consistita nel farsi consegnare dal debitore esecutato una somma di denaro in cambio della rinuncia al versamento del prezzo della aggiudicazione finale, in quanto il debitore, subendo gli effetti della minaccia della prosecuzione della procedura esecutiva con perdita definitiva del bene, è coartato al versamento di una somma non dovuta. (In motivazione la S.C. ha precisato che una tale rinuncia non può costituire oggetto di lecita contrattazione tra le parti, riconducibile all'esercizio di autonomia negoziale, essendo un accordo "contra ius" per illiceità della causa, stante lo sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e la contrarietà a norme imperative, quali gli artt. 41, comma secondo, Cost, che prevede l'utilità sociale quale limite all'autonomia negoziale e 111 Cost., che sancisce l'interesse dello Stato alla celere definizione dei procedimenti giudiziari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)