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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 184 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-10, depositata il 1989-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:184
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 12873

  • Imposte e tasse
  • Obbligazione tributaria
  • Soggetti passivi
  • Dichiarazione congiunta
  • Coniugi
  • Obbligazione solidale
  • Asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
  • Legge 13 aprile 1977 n. 114, art. 17, quinto comma.
  • Cost., artt. 3 e 53.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata tale con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni né nuove né diverse rispetto a quelle già esaminate da questa Corte - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17, quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114. - cfr. O.n. 316/1987.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 12874

  • Imposte e tasse
  • Obbligazione tributaria
  • Soggetti passivi
  • Moglie
  • Notificazione al marito delle cartelle esattoriali e degli accertamenti in rettifica
  • Responsabilità solidale della moglie
  • Asserita violazione del diritto alla difesa
  • Insussistenza
  • Interpretazione adeguatrice della normativa vigente
  • Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
  • Legge 13 aprile 1977 n. 114, art. 17, commi terzo, quarto e quinto.
  • Cost., art. 24.
Leggi la massima
Le norme che prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio - nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale - vanno interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista, come diritto inviolabile, dall'art. 24 Cost.. Nella specie, la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, ben può tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente qualora, attraverso la notifica dell'avviso di mora, venga a conoscenza della pretesa dell'amministrazione finanziaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, L. 13 aprile 1977 n. 114, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 348/1987 e O.nn. 591/1988 e 48/1988.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 12875

  • Imposte e tasse
  • Imposte dirette
  • Coniugi
  • Accertamento
  • Notificazione al solo marito delle cartelle esattoriali e degli accertamenti in rettifica
  • Asserita violazione del principio di parità coniugale
  • Insussistenza
  • Facoltà dei coniugi di presentare dichiarazione congiunta o separata
  • Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale.
  • Legge 3 aprile 1977 n. 114, art. 17, commi terzo, quarto e quinto.
  • Cost., art. 29.
Leggi la massima
Rientra nella libera scelta dei coniugi l'avvalersi della dichiarazione congiunta o delle dichiarazioni separate dei redditi e pertanto la normativa impugnata non è in contrasto con il principio di parità coniugale, là dove prevede che le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, vengano notificati solo al marito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi terzo, quarto e quinto, L. 13 aprile 1977 n. 114, in riferimento all'art. 29 Cost.).

Norme impugnate

  • art. 17, comma 4, legge 3 aprile 1977, n. 144
  • art. 17, comma 5, legge 3 aprile 1977, n. 144
  • art. 17, comma 3, legge 3 aprile 1977, n. 144

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma terzo, quarto e quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 settembre 1987 e il 9 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni sui ricorsi proposti da Colasanti Giampietro e Pellegrini Giuliana contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritte ai nn. 627 e 628 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un giudizio originato dal ricorso proposto avverso la cartella esattoriale di pagamento per l'iscrizione a ruolo di pene pecuniarie inerenti ad anni pregressi, la Commissione tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (r.o. n. 627 del 1988). Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata violerebbe l'art.3 Cost. in quanto, a parità di posizione contributiva, determinerebbe un ingiustificato trattamento tra i coniugi che hanno presentato un'unica dichiarazione congiunta e i coniugi che hanno presentato due distinte dichiarazioni, poiché nel primo caso ciascun coniuge sarebbe obbligato solidalmente verso l'Erario anche per i debiti dell'altro, mentre nel secondo caso ciascun dei coniugi risponderebbe solo dei propri debiti. Il giudice a quo, inoltre, ipotizza il contrasto della norma impugnata anche con l'art. 53 della Costituzione, per il fatto che si porrebbero obblighi tributari a carico di uno dei coniugi, prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli in definitiva rispondere, per il vincolo della solidarietà, dei beni e dei redditi dell'altro, dei quali non ha ovviamente la disponibilità.
punto 2
La stessa Commissione di primo grado di Terni, nel corso di altro giudizio, ha sollevato (r.o. n. 628 del 1988) analoga questione dell'art. 17 u.c. (rectius: dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma) della legge 13 aprile 1977, n. 114, con riferimento, non soltanto ai parametri sopra riferiti (e per le medesime considerazioni), ma anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione, osservando in particolare che le disposizioni secondo le quali la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti in rettifica è eseguita unicamente nei confronti del marito, pur esplicando essa automatica efficacia anche nei confronti della moglie (terzo e quarto comma dell'art. 17) violerebbero sia il principio di parità tra coniugi, sia il diritto di difesa di uno di essi (moglie), che non potrebbe tutelare i propri diritti e interessi legittimi, per non essere destinatario delle notifiche degli atti di accertamento.
punto 3
In entrambi i giudizi è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili. Secondo l'Avvocatura deve escludersi ogni violazione del principio di capacità contributiva, perché tale principio presiede solo alla determinazione dei tributi dovuti da ciascun contribuente sulla base dei redditi da lui prodotti, e non anche alla previsione di obblighi diversi; così ché la disposizione impugnata (art. 17, ultimo comma) non avrebbe alcuna influenza sulla determinazione della obbligazione tributaria, della quale rimane titolare ciascun coniuge. L'Avvocatura ha, poi, escluso ogni contrasto con il principio di uguaglianza, sia perché la situazione in cui si vengono a porre i coniugi con la dichiarazione congiunta non è uguale a quella dei coniugi che presentano dichiarazioni separate, sia perché la differenza di trattamento che ne deriva trova una razionale giustificazione nella consapevole e libera scelta operata dai coniugi e nella situazione che è all'origine della scelta stessa. Nell'atto di intervento, poi, circa la ipotizzata violazione degli artt. 24 e 29 della Costituzione (r.o. n. 628 del 1988) la difesa erariale ha rilevato preliminarmente che oggetto del giudizio a quo non è un accertamento in rettifica, ma la iscrizione a ruolo degli stessi redditi dichiarati, come avveniva prima che fosse introdotto il sistema dell'autotassazione; da ciò deriverebbe la inammissibilità della questione sotto il profilo della irrilevanza, tenuto conto che il giudice rimettente ha impugnato l'art. 17, ultimo comma, che prevede la responsabilità solidale tra i coniugi, e non i due commi che disciplinano appunto l'accertamento in rettifica e l'iscrizione a ruolo, nonché le relative notifiche nei casi di dichiarazione congiunta (art. 17, terzo e quarto comma). Nel merito l'Avvocatura ha comunque concluso per la infondatezza della questione (se riferita pure al terzo e quarto comma dell'art. 17), in quanto tali norme non fanno altro che esplicitare una forma di "rappresentanza legale", dipendente dalla libera scelta dei coniugi di presentare una dichiarazione congiunta.

Considerato in diritto

punto 1
Con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 e pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, il quale prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi. Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento fra i coniugi che abbiano presentato una dichiarazione congiunta rispetto a quelli che abbiano presentato distinte dichiarazioni; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché pone obblighi tributari a carico di un soggetto chiamato ad adempiere all'obbligazione tributaria di un altro, prescindendo dalla capacità contributiva del primo. Con altra ordinanza, emessa il 9 marzo 1985 e pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, la medesima Commissione tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17, comma terzo, quarto e quinto, in riferimento, non soltanto ai parametri invocati nella precedente ordinanza, ma anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate prevedono che la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti in rettifica è eseguita solo nei confronti del marito, onde risulterebbe violato sia il principio di parità fra i coniugi, sia il diritto di difesa della moglie, che non potrebbe tutelare i propri diritti per non essere destinataria degli atti di accertamento.
punto 2
I due giudizi possono essere riuniti in quanto le ordinanze di rinvio sollevano questioni fra loro connesse.
punto 3
La questione di legittimità dell'art. 17, quinto comma, della legge n. 114 del 1977 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, è manifestamente infondata perché identica questione, sotto entrambi i profili, è già stata dichiarata tale con ordinanza di questa Corte n. 316 del 1987. In riferimento al profilo relativo alla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione - ossia quello della disparità di trattamento dei coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una distinta dichiarazione - la richiamata pronuncia ha rilevato che è rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni sopradescritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno o dell'altro sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi, onde la valutazione, sulle conseguenze che ne discendono e circa la solidarietà o meno fra i dichiaranti, spetta esclusivamente al legislatore e non può ritenersi in sé irragionevole una legge che abbia optato per la prima soluzione. Per quel che riguarda il profilo relativo alla asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione, la medesima ordinanza ha osservato come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto tributario. Poiché il giudice a quo non prospetta nuove o diverse argomentazioni rispetto a quelle già affrontate nei sensi anzidetti da questa Corte, manca ogni possibilità di discostarsene. 4.1 - Riguardo alla seconda questione (r.o. n. 628 del 1988) deve essere preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello Stato, perché, nonostante il tenore letterale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dalla motivazione della stessa è possibile ricavare che il giudice a quo abbia inteso sottoporre all'esame della Corte anche il terzo e quarto comma della norma denunciata. 4.2 - In merito all'asserito contrasto dell'art. 17 cit., terzo, quarto e quinto comma, con gli artt. 24 e 29 della Costituzione, la questione - concernente la violazione rispettivamente del diritto alla difesa e del principio di parità dei coniugi - viene congiuntamente prospettata riguardo alla circostanza secondo cui, pur essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica notificati solo al marito, la moglie dovrebbe ugualmente rispondere solidalmente pur non avendo la possibilità di tutelare i propri diritti. La questione non è fondata, potendo essere superata mediante una interpretazione adeguatrice della normativa vigente. In primo luogo, per quel che riguarda il profilo della violazione del principio di parità fra i coniugi, la questione è in parte già risolta con riferimento alle argomentazioni svolte in precedenza in ordine al profilo della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ma per la parte in cui il principio si assume violato sotto il riflesso della mancanza, da parte della moglie, della possibilità di tutelare i propri diritti, venendo l'accertamento in rettifica e la cartella esattoriale notificati solo al marito, la questione muove da una premessa errata. Difatti, tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile. Orbene, come è già stato affermato in relazione ad analoghe questioni (sentenza n. 348 del 1987 ed ordinanze nn. 591 e 48 del 1988), nella specie nulla vieta che la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, possa tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627 e 628 del 1988) indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze