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Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 18/04/1972 (Rv. 357742 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI. *
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357742-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI. *

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilita e la Rilevanza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi o impeditivi della pretesa fatta valere in giudizio, e dare prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova. L'Esercizio di questo potere discrezionale non e sindacabile in Sede di legittimita, quando la motivazione della decisione e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2526'71, mass n 353570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)