Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 18/04/1972 (Rv. 357742 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI. *
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI. *
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilita e la Rilevanza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi o impeditivi della pretesa fatta valere in giudizio, e dare prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova. L'Esercizio di questo potere discrezionale non e sindacabile in Sede di legittimita, quando la motivazione della decisione e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2526'71, mass n 353570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)