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Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 26/07/1971 (Rv. 353570 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353570-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*

La valutazione delle risultanze processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliendo, fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e dell'eccezione e dare prevalenza all'uno o allo altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)