Sez. 3, Sentenza n. 1919 del 10/08/1965 (Rv. 313681 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - LUOGO - NORME APPLICABILI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - LUOGO - NORME APPLICABILI.*
L'art. 82 del RD 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore non puo ritenersi tacitamente abrogato a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di rito dato che l'art. 170 cod.proc.civ. - a cui rinvia l'art.285 dello stesso codice per la notificazione della sentenza agli effetti della decorrenza del termine per l'impugnazione- si limita ad indicare soltanto la persona nei cui confronti la notifica deve essere effettuata, senza determinare anche il luogo in cui la notifica deve essere eseguita. (V. 3007/53, 2823/54, 922/55, 2631/58).*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)