Sez. 1, Sentenza n. 5422 del 13/12/1977 (Rv. 389082 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - TRANSLATIO IUDICII - NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DEL GIUDICE AD QUEM - ONERE DEL PROCURATORE DELLA PARTE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - TRANSLATIO IUDICII - NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DEL GIUDICE AD QUEM - ONERE DEL PROCURATORE DELLA PARTE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La translatio iudicii per ragioni di Competenza (nella specie, dal tribunale di Firenze al tribunale di prato, a seguito di istituzione di quest'ultimo con la legge 1 marzo 1968 n 198) non tocca la validita della Costituzione della parte davanti al giudice a quo, ma impone al procuratore della parte medesima, ai sensi dell'art 82 del RD 22 gennaio 1934 n 37 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore), di provvedere a nuova elezione di domicilio, nel luogo in cui ha Sede il giudice ad quem, dovendosi, in caso contrario, il domicilio stesso intendersi eletto presso la cancelleria di detta seconda autorita giudiziaria (nella specie, al fine della notificazione della sentenza, per il decorso del termine d'impugnazione). (V 2053/75, mass n 375772; (V 1919/65, mass n 313681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 01/03/1968 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)