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Sez. 1, Sentenza n. 660 del 20/01/1992 (Rv. 475386 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello | Concordato preventivo - Ammissione - Istanza - Rigetto e dichiarazione di fallimento dell'imprenditore - Decisione del tribunale - Impugnazione - Mezzi - Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Appello ex art. 183 legge fall. - Ammissibilità - Contrasto di tale disciplina con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475386-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Impugnazioni - Appello

Contro la decisione del tribunale che rigetti un'istanza di ammissione al concordato preventivo e dichiari il fallimento dell'imprenditore, è ammesso l'appello, ai sensi dell'art. 183 legge fall., e non l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, ex art. 18 stessa legge, atteso che la dichiarazione di fallimento rappresenta, in base all'art. 162, secondo comma, stessa legge, solo la conseguenza del rigetto dell'istanza di ammissione al concordato preventivo e che il giudizio che omologa o respinge il concordato è un ordinario giudizio di cognizione. In tale disciplina manifestamente non è ravvisabile un contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo di una disparità di trattamento, in quanto le situazioni processuali di chi è dichiarato fallito per effetto dell'ordinaria procedura fallimentare e di chi in tale stato è posto come conseguenza della mancata approvazione del concordato sono diverse.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)