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Sez. 1, Sentenza n. 21602 del 03/12/2012 (Rv. 624377 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Società di persone - Rigetto dell'istanza di concordato - Dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - Impugnazione - Legittimazione del socio - Esclusione - Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 2012-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624377-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO

Posto che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone ammessa alla procedura di concordato preventivo non è parte del relativo giudizio di omologazione, ne deriva l'inappellabilità, da parte sua, della sentenza ex art. 181 legge fall. (nel testo anteriore alla riforma, applicabile "ratione temporis") che, rigettando la domanda di ammissione al concordato, dichiari il fallimento della società e dei suoi soci, spettando allo stesso il generale rimedio previsto dall'art. 18 legge fall. (nel testo anteriore alla riforma), a ciò non ostando la possibile duplicazione di giudizi di impugnazione innanzi a giudici diversi, in quanto a tale eventualità può porsi riparo, ove ne ricorrano concretamente i presupposti, con la sospensione della opposizione in attesa della definizione dell'eventuale appello.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)