Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 06/05/1974 (Rv. 369311 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - NEL RISARCIMENTO DEL DANNO - OMESSA SURROGAZIONE - AZIONE DEL DANNEGGIATO PER IL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - RISCOSSIONE DELL'INDENNIZZO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - NEL RISARCIMENTO DEL DANNO - OMESSA SURROGAZIONE - AZIONE DEL DANNEGGIATO PER IL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - RISCOSSIONE DELL'INDENNIZZO - IRRILEVANZA.*
La surroga, prevista dall'art 1916 cod civ in favore dell'assicuratore, da luogo ad una particolare Forma di successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il terzo responsabile. Quando l'assicuratore non si avvale del diritto di surroga, il danneggiato puo chiedere al responsabile civile l'intero risarcimento del danno, senza che lo stesso responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennita corrispostagli dall'assicuratore. Quando, invece, l'assicuratore abbia esercitato tale facolta verso il responsabile, il danneggiato non puo piu pretendere dallo stesso responsabile la somma corrispondente all'indennizzo gia versatogli dall'assicuratore, il cui Esercizio spetta ormai soltanto al medesimo assicuratore surrogato. (V 277'71, mass n 349749).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)