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Sez. 3, Sentenza n. 277 del 05/02/1971 (Rv. 349749 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DELL'ASSICURATORE - NECESSITA - MANCANZA - AZIONE DEL DANNEGGIATO PER IL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - RISCOSSIONE DELL'INDENNITA ASSICURATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349749-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DELL'ASSICURATORE - NECESSITA - MANCANZA - AZIONE DEL DANNEGGIATO PER IL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - RISCOSSIONE DELL'INDENNITA ASSICURATIVA - IRRILEVANZA.*

Il diritto di surroga dell'assicuratore ex art 1916 cod civ non sancisce una cessione coattiva del credito dall'assicurato all'assicuratore, limitandosi il sistema della legge a disciplinare una semplice facolta di subingresso legale da parte dell'assicuratore. Pertanto, il diritto dell'assicuratore, che ha pagato l'indennita, a subentrare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'art 1916, si avvera solo quando l'assicuratore si avvale del diritto di surrogarsi all'assicurato, cioe quando dichiara o manifesta la volonta di subentrare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile dei dannì di talche, se l'assicuratore non si avvale di tale diritto, il danneggiato puo agire per il risarcimento del danno senza che il terzo responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione della indennita assicurativa. ('V 1197'67, mass n 327662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)