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Sez. 1, Ordinanza n. 359 del 10/01/2011 (Rv. 616477 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Errore di fatto - Condizioni e limiti - Questione di diritto - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Dedotto mutamento di indirizzo - Irrilevanza - Fattispecie in materia di affidamento di figli naturali e regolamentazione del diritto di visita.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616477-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

La pronuncia con cui la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario esperito ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione, reso dalla corte d'appello-sezione per i minorenni, su questioni attinenti all'affidamento dei figli ed alla regolamentazione del diritto di visita, in ragione della natura non definitiva nè decisoria del decreto stesso, costituisce affermazione in diritto, da cui consegue l'inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., con il quale sia chiesto un riesame della predetta questione processuale, sia pure alla luce di un dedotto mutamento di giurisprudenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)