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Sez. U, Sentenza n. 25008 del 30/11/2007 (Rv. 602804 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimenti "ex" art. 317 "bis" cod. civ. emessi dal giudice di secondo grado - Ricorribilità "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602804-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - PROCEDIMENTO

Il decreto con il quale la Corte d'appello, sezione per i minorenni, impartisca disposizioni inerenti al rapporto tra genitori e figli naturali minori, secondo la previsione dell'art. 317 "bis" cod. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente o implicitamente affermato (o negato) la giurisdizione, dato che le suddette disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile e non idonee, quindi, ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria e che tale connotazione si estende necessariamente alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa. (Nella specie, la Corte d'appello aveva regolamentato le visite del padre, cittadino francese, con la figlia minore affidata alla madre e, con successivo decreto adottato in esito al procedimento di reclamo, l'aveva affidata in via esclusiva al padre in Italia e disciplinato i rapporti con la madre, la quale aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la giurisdizione spettava al giudice americano, poiché, al momento della proposizone del gravame avverso il predetto decreto, essa aveva la residenza abituale negli Stati Uniti. Le sezioni unite della S.C., nel pronunciare il massimato principio, hanno dichiarato inammissibile il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)