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Sez. 5, Sentenza n. 15919 del 20/07/2011 (Rv. 618794 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mutamenti anagrafici intervenuti successivamente alla notifica - Legittimità della notifica - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618794-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notificazione degli atti tributari, ne è legittima l'effettuazione, da parte del messo notificatore, ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l'ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all'amministrazione notificante, alla quale non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nella specie, i registri anagrafici comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)