Sez. 5 - , Ordinanza n. 18804 del 28/07/2017 (Rv. 645284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Trasferimento del contribuente in località sconosciuta - Notifica ex art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Previa ricerca nel comune del domicilio fiscale - Attività di investigazione dell'Amministrazione finanziaria - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazione degli atti tributari, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore prima di procedere alla notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve effettuare ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del medesimo, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, pur non potendo richiedersi all'amministrazione un'opera di investigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici, giacchè il legislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)