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Sez. 1, Sentenza n. 6151 del 19/11/1981 (Rv. 416932 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ PERSONALE TRA I SOCI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI CON PERSONALITÀ GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COLLATERALE, UNA ED AUTONOMA - CONSEGUENZE - DISSESTO DELLA SOCIETÀ PERSONALE - RILEVANZA SULLA SOCIETÀ DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416932-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ PERSONALE TRA I SOCI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI CON PERSONALITÀ GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COLLATERALE, UNA ED AUTONOMA - CONSEGUENZE - DISSESTO DELLA SOCIETÀ PERSONALE - RILEVANZA SULLA SOCIETÀ DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*

Fra i soci di una società di capitali con personalità giuridica, è configurabile una società personale, collaterale, con attività autonoma, la quale - pur quando esistano coincidenze di aree operative o sfruttamento di situazioni favorevoli di mercato realizzate dalla società, persona giuridica, o per quanto a quest'ultima la detta impresa presti (o da essa riceva) il supporto di cognizioni, di relazioni, di avviamento o di funzionamento - non cessa di essere un centro di imputazione, di Atti ed attività, distinto dalla società di capitali, con distinti elementi di rischio e distinte eventualità di dissesto, con la conseguenza che questo ove si verifichi, può determinare il fallimento della società collaterale in quanto dipenda dalla propria autonoma attività e dal passivo che ad essa si ricollega o comunque da essa contratte, ma la collateralità non è da sola sufficiente a determinare una sovrapposizione o confusione di imprese, od una osmosi di situazioni passive, salvo soltanto la possibilità di responsabilità cumulative riguardo a particolari obbligazioni derivanti da affari specifici assunti in comune o da specifiche prestazioni di garanzie o da altre specifiche censure.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2472, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)