Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 06/03/2003 (Rv. 560931 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Società di fatto tra i soci di una società di capitali (a responsabilità limitata) - Prova del vincolo sociale - Presupposto - Fideiussioni sistematicamente prestate a favore della società regolare - Indici rivelatori di tale vincolo - Condizioni - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Affinché le fideiussioni prestate sistematicamente dai soci di una società di capitali (nella specie: a responsabilità limitata) in favore di istituti di credito a garanzia delle obbligazioni contratte dalla medesima società assumano il segno univoco del vincolo sociale, autonomo e distinto da quello che intercorre tra i soci dell'ente debitore, è necessario che da esse risultino chiari il programma stabile di finanziamento, l'oggetto sociale dell'ente collaterale costituito, la sua realizzazione attraverso un fondo comune derivato dagli apporti dei soci di fatto, la sua finalizzazione a sovvenire la società regolare, nell'intendimento di ritrarre da quel programma le utilità aggiuntive e comunque diverse da quelle di quest'ultima, sia pure in termine di economie di costi connessi a quelle sovvenzioni o garanzie, rispetto a quanto il mercato esterno consente, le quali, proprio per la coincidenza delle due compagini sociali, finiscono per costituire indirettamente l'utile del sostegno finanziario. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva tratto la dimostrazione della sussistenza di una società di fatto, collaterale rispetto a quella di capitali, dal solo dato delle plurime fideiussioni, omettendo di considerare se avessero concorso altre circostanze, quali la sussistenza di un fondo comune, di un'alea comune nei guadagni e nelle perdite, l'esercizio in comune dell'attività, l'"affectio societatis", e trascurando altresì di valutare se le fideiussioni non trovassero piuttosto giustificazione nella necessità che la società regolare aveva di garantire le banche con cui operava e nella limitata responsabilità dei soci medesimi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)