Sez. 2, Sentenza n. 9038 del 19/02/2026 Cc. (dep. 09/03/2026) Rv. 289574-01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Limitazione derivante dalla “discovery” - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ex art. 507 cod. proc. pen., è sottratto alla limitazione della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita, ai fini decisori, una ripresa video, non depositata dal pubblico ministero prima della richiesta di rinvio a giudizio, ma dallo stesso prodotta, senza il consenso della difesa, nel corso del giudizio di primo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)