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Sez. L, Sentenza n. 6525 del 04/11/1983 (Rv. 431239 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - EROGAZIONE UNA TANTUM DEL DATORE DI LAVORO - CARATTERE DI LIBERALITÀ AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA BASE RETRIBUTIVA IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431239-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - EROGAZIONE UNA TANTUM DEL DATORE DI LAVORO - CARATTERE DI LIBERALITÀ AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA BASE RETRIBUTIVA IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Un'erogazione una tantum, se originata da un'autonoma e spontanea Determinazione del datore di lavoro, non perde il suo carattere di liberalità - ai fini dell'esclusione dalla base retributiva imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 12, n. 6, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - per il semplice fatto che l'erogazione stessa sia successivamente inserita in un accordo aziendale, che ne regoli le modalità di attuazione, e che alla corresponsione di essa faccia riscontro un diritto acquisito dei dipendenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)