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Sez. L, Sentenza n. 3749 del 21/06/1985 (Rv. 441328 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - SOMME ELARGITE A TITOLO DI GRATIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SOMME VERSATE DAL DATORE DI LAVORO ALLA CESSAZIONE DI UNO SCIOPERO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441328-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - SOMME ELARGITE A TITOLO DI GRATIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SOMME VERSATE DAL DATORE DI LAVORO ALLA CESSAZIONE DI UNO SCIOPERO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONFIGURABILITÀ.*

L'art. 12 n. 6 della legge n. 153 del 1969 esclude dall'imponibile contributivo le somme elargite dal datore di lavoro a titolo di gratificazione solo ove si verifichi il duplice presupposto sia dell'identificazione della causa della liberalità in eventi eccezionali e non ricorrenti, sia della Mancanza di alcun collegamento, anche indiretto, col rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. Pertanto devono ritenersi ricadenti nella retribuzione imponibile le somme versate, anche spontaneamente, dal datore di lavoro, alla cessazione di uno sciopero essendo evidente il collegamento con l'andamento aziendale consistente nell'intento di ristabilire un clima di collaborazione con le maestranze dopo la conclusione del conflitto sindacale. (V 451/85, mass n 438654; (V 5759/84, mass n 437427; (V 6143/83, mass n 430936; (V 6144/83, mass n 430938; (V 6525/83, mass n 431239).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)