Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 30/04/1966 (Rv. 322206 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SPESE DELLA SENTENZA SUCCESSIVE - SPESE DI REGISTRAZIONE - TITOLO ESECUTIVO PER LE SPESE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRONUNZIA - SPESE RELATIVE A SENTENZE EMERSE IN GRADI ANTERIORI - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SPESE DELLA SENTENZA SUCCESSIVE - SPESE DI REGISTRAZIONE - TITOLO ESECUTIVO PER LE SPESE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRONUNZIA - SPESE RELATIVE A SENTENZE EMERSE IN GRADI ANTERIORI - CONDIZIONI.*
La sentenza che condanna al pagamento delle spese del giudizio e ne fa liquidazione, costituisce titolo esecutivo non solo entro i limiti della somma liquidata, ma anche per le altre spese conseguenti e necessarie per la realizzazione della volonta espressa dalla sentenza di condanna. Tra tali spese debbono comprendersi sia quelle della sentenza di condanna e della relativa registrazione, sia quelle delle sentenze pronunciate nei gradi e nelle fasi anteriori del giudizio e relative registrazioni sempre che il pagamento delle spese sia stato, anche per tali gradi e fasi, posto a carico della parte contro cui si procede esecutivamente. (V 280/45).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)