Sez. 1, Sentenza n. 45 del 08/01/1970 (Rv. 344682 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Quando nei giudizi civili e prescritto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, la volonta della legge e adempiuta allorche il PM sia intervenuto nel corso del processo ed abbia avuto la possibilita di esercitare i poteri attribuitigli dall'art 72 cod proc civ a nulla rilevando che non abbia presentato conclusioni orali o scritte. (V 3233-68, massima n 336176 1144-66, massima n 322206).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)