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Sez. 2, Sentenza n. 1121 del 23/05/1967 (Rv. 327528 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - TASSABILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327528-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - TASSABILITA.*

La tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani disciplinata dagli artt. 268 e segg.del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 (nel testo modificato con legge 20 marzo 1941 n. 366), e dalla legge 20 marzo 1941, n. 366 - e dovuta anche da chi occupa o conduce locali adibiti a lavorazioni industriali. (Conf. 2295-63).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)