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Sez. 1, Sentenza n. 2552 del 23/01/1990 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183459 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE ALLA VALUTAZIONE PROBATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183459-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE ALLA VALUTAZIONE PROBATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il divieto della reformatio in pejus, previsto dall'art. 515 cod. proc. pen., si riferisce alla inflizione della pena e non si estende ai criteri di valutazione delle prove. (nella fattispecie, in tema di tentato omicidio, il ricorrente lamentava una sorta di reformatio in pejus di ordine sostanziale nella valutazione del materiale probatorio, in relazione alla identificazione della idoneità, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., di colpi di arma da fuoco). (Conf mass n 155914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)