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Sez. 2, Sentenza n. 10347 del 03/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155914 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE ALLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155914-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE ALLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il divieto della reformatio in peius riguarda solo il dispositivo della sentenza e non si estende alla motivazione né ai criteri di valutazione delle prove. (nella fattispecie l'imputato, accusato di rapina aggravata dall'uso di arma e porto abusivo di armi, era stato assolto in primo grado da quest'ultima imputazione essendo stata l'arma ritenuta giocattolo. Con la sentenza di appello, pronunciata a seguito di gravame del solo imputato, l'arma, ai soli fini dell'aggravante della rapina, è stata ritenuta vera. La Cassazione ha escluso che vi sia stata reformatio in peius. (Conf mass n 144226; (Conf mass n 119080).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)