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Sez. L, Sentenza n. 3741 del 25/07/1978 (Rv. 393266 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE ATTIVITA PROTETTE - TASSATIVITA - ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393266-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE ATTIVITA PROTETTE - TASSATIVITA - ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - DIVIETO - FATTISPECIE.*

L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ex DPR 30 giugno 1965 n 1124 e improntata al criterio della precisa e tassativa indicazione di attivita "protette", che la legge presume pericolose, e in ordine alle quali per la sussistenza dell'Obbligo assicurativo, in presenza del requisito soggettivo, si deve procedere soltanto ad un raffronto fra la previsione normativa e l'attivita che viene concretamente in esame, a prescindere da ogni altra valutazione, e, in particolare dall'accertamento della effettiva pericolosita dell'attivita stessa. (fattispecie relativa all'utilizzazione di apparecchiature elettriche).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)