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Sez. L, Sentenza n. 4918 del 13/08/1981 (Rv. 415671 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE ATTIVITA PROTETTE - TASSATIVITA - ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415671-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE ATTIVITA PROTETTE - TASSATIVITA - ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - DIVIETO.*

In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, non occorre - ai fini dell'Obbligo contributivo - accertare se la attivita espletata sulle macchine comporti, nel caso concreto, un pericolo di infortunio, dovendosi invece - stante la precisa e tassativa individuazione delle attivita pericolose operata dalla legge - compiere esclusivamente un raffronto tra la previsione normativa e l'attivita considerata onde accertare se questa rientri in una delle categorie 'protettè. (Conf 4798/78, mass n 394483; (Conf 3741/78, mass n 393266).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)