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Sez. 2, Sentenza n. 18128 del 10/08/2006 (Rv. 592679 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Rilevanza - Potere discrezionale del giudice del merito - Mancato esercizio - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2006-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592679-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

L'art. 116 cod. proc. civ. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti, ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)