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Sez. 2, Sentenza n. 1503 del 26/02/1983 (Rv. 426331 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426331-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RILEVANZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'art. 116 cod. proc. civ. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in Sede di legittimità nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione allorché il giudice abbia ritenuto di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)