Sez. 1, Sentenza n. 11728 del 06/06/2005 (Rv. 582194 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni in materia di affissione di manifesti politici - Sanatoria ai sensi dell'art. 17 legge n. 289 del 2002 - Intervenuta dopo il ricorso per cassazione - Conseguenze - Estinzione del rapporto sanzionatorio amministrativo - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La tempestiva esecuzione, dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, degli adempimenti di cui all'art. 17, comma secondo, legge 27 dicembre 2002, n. 289 necessari ai fini della sanatoria delle violazioni in materia di affissione di manifesti politici, comporta l'estinzione del rapporto sanzionatorio amministrativo nato dalla presunta commissione dell'illecito e il venir meno della necessità di ogni accertamento al riguardo in sede giurisdizionale, con la conseguenza della sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione per cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 17 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)