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Sez. 5, Sentenza n. 21170 del 31/10/2005 (Rv. 586176 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Domanda di definizione delle liti pendenti ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Pagamento delle imposte dovute - Effetti - Estinzione del giudizio in corso - Provvedimento dichiarativo - Necessità - Esclusione - Caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio - Configurabilità - Fattispecie in tema di perfezionamento del condono nelle more del deposito della sentenza sul giudizio in corso.
Stato
decisa il 2005-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586176-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 53, comma dodicesimo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la domanda di condono, regolarmente adempiuta in pendenza della lite, assume efficacia estintiva del giudizio in corso per avvenuta cessazione della materia del contendere, senza che sia necessario, a tal fine, l'intervento del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, il quale ha contenuto solo ordinatorio (come dimostra il dato della sua revocabilità, stabilito dalla seconda parte del citato comma). Pertanto, anche in assenza di tale provvedimento, l'avvenuta definizione della controversia, attraverso il pagamento delle somme prescritte per il condono, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che, nel caso di specie, i contribuenti potessero avvalersi, per la determinazione del valore iniziale di un immobile ai fini dell'INVIM, della sentenza di primo grado emessa a seguito del loro ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, stante l'avvenuto perfezionamento del condono nelle more del deposito della sentenza stessa, già deliberata).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)