Sez. L - , Sentenza n. 17996 del 23/06/2021 (Rv. 661648 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Contributi ONAOSI - Obbligo di versamento - Illegittimità costituzionale dell’art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901, come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Contributi versati nel periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 - Relativi giudizi - Estinzione ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012 - Operatività - Proposizione del ricorso dopo l’entrata in vigore del d.l. - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901 (come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002), nella parte in cui demandava la fissazione della misura del contributo obbligatorio in favore dell'ONAOSI alla regolamentazione della stessa fondazione, l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012) ha disposto l'estinzione "ex lege" dei processi relativi alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei suddetti contributi per il periodo 2003-2007, irrilevante essendo che detti processi siano stati introdotti dopo l'entrata in vigore della citata disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 07/07/1901 num. 306 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 14 com. 9, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 52 com. 23 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)