Sez. U - , Ordinanza n. 4236 del 21/02/2018 (Rv. 647314 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contributo ONAOSI - Giurisdizione - Giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia relativa alla restituzione delle somme versate alla fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiana (ONAOSI) a titolo di contributo previdenziale obbligatorio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario, in quanto tale contribuzione è dovuta, nell'ambito del rapporto tra l'iscritto e la fondazione, al fine di costituire a favore dei beneficiari specifiche prestazioni, mancando una funzione pubblica assistenziale e di finanziamento di spese pubbliche.
Riferimenti normativi: Legge 07/07/1901 num. 306 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 52 com. 23 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 485 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1991 num. 167 art. 1, Legge 24/07/1977 num. 616 art. 113 CORTE COST., Legge 24/07/1977 num. 616 art. 114 CORTE COST., Legge 31/01/1949 num. 21 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)