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Sez. 1, Sentenza n. 1448 del 02/04/1992 Cc. (dep. 04/12/1992) Rv. 192476 - 01

Impugnazioni - Presentazione - Ricezione | Impugnazioni del pubblico ministero - Omessa indicazione del presentatore dell'atto di impugnazione - Causa di inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192476-01

Impugnazioni - Presentazione - Ricezione

Non è causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero il fatto che, in sede di attestazione dell'avvenuta presentazione del gravame, sia stata omessa, da parte del pubblico ufficiale addetto alla ricezione, l'indicazione, prevista dall'art. 582 comma primo cod. proc. pen., della persona che ha provveduto alla presentazione stessa, quando la chiara intestazione dell'atto di impugnazione, (recante, nella specie, l'indicazione "Procura della Repubblica di Trieste"), non lascia dubbi circa l'avvenuta identificazione di detta persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)