Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 11/01/2017 Ud. (dep. 26/01/2018) Rv. 272424 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Omessa indicazione dell'identità di chi presenta l'atto in cancelleria - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE
In materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo". (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)