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Sez. U, Ordinanza n. 13673 del 16/06/2014 (Rv. 631630 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Distanze tra costruzioni - Controversie tra privati proprietari di fondi finitimi - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Avvenuto rilascio di titolo abilitativo all'attività costruttiva - Irrilevanza - Limiti - Domanda risarcitoria da attività provvedimentale illegittima della P.A. - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631630-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il Comune) per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)