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Sez. U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011 (Rv. 619607 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Distanze legali - Violazioni - Controversia tra privati - Configurabilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Costruzione eseguita come da concessione edilizia - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619607-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia (eventualmente) illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentamente tale illegittimità e disapplicare l'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)